Art. 11.
(Compensi per la commissione di esame).

      1. Per la partecipazione dei presidenti, dei membri esterni e di quelli interni, è attribuito un compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella di esame.